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Assegno al nucleo familiare - Tutto quello che devi sapere

Per assegno al nucleo familiare si intende una prestazione mensile aggiuntiva alla retribuzione erogata al lavoratore per il coniuge ed i figli, a condizione che non svolgano alcuna occupazione retribuita.

 A CHI SPETTA

L'assegno spetta a tutte la categorie di lavoratori dipendenti, anche addetti ai servizi domestici, operai agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratori iscritti alla gestione separata, pensionati e titolari di prestazioni previdenziali.

Nel caso di attività giornaliere, non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità:

* direttamente al datore di lavoro (con il modello ANF/DIP);

* online sul sito web INPS (tramite pin);

* tramite patronato.

Nei seguenti casi

* figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;

* figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;

* figli del coniuge nati da precedente matrimonio;

* fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;

* nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a); familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118 del 1871 o di frequenza ex lege n. 289 del 1990);

* familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);

* minori in accasamento eterofamiliare;

* familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;

* figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

precedentemente alla presentazione della domanda va richiesta l'autorizzazione all'INPS, online o tramite patronato, per poter accedere all'assegno.

DECORRENZA

Il diritto decorre dal primo pagamento successivo all'evento che da origine al diritto (matrimonio o nascita del figlio), e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Nel caso di assegni giornalieri, il diritto decorre dal giorno in cui si verifica l'evento da cui scaturisce e cessa dal giorno in cui si verifica l'evento in cui vengono a mancare le condizioni

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa.

Nel caso intervenga una variazione nel reddito nella composizione del nucleo familiare, deve essere comunicata entro 30 giorni.

La domanda può essere presentata anche per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

PAGAMENTO

Il pagamento avviene tramite accredito in busta paga per i lavoratori dipendenti, tramite pagamento diretto dall'INPS negli altri casi (pagamento presso l'ufficio postale o tramite bonifico su conto corrente postale/bancario).

 Avv. Francesco Saverio Del Buono

 

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Francesco Saverio Del Buono vive e lavora a Bari.

Coordinatore nazionale dell’associazione Uni.Cons. – Unione tutela dei cittadini e consumatori, di cui è socio fondatore.

E' specializzato in diritto civile, diritto dei consumatori, diritto tributario, diritto di famiglia, risarcimento danni (anche da responsabilità medica), sia giudiziale che stragiudiziale. Fornisce assistenza legale anche per procedure di conciliazione ex d. lgs. n. 28 del 4.03.2010.