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Assegno di maternità: tutto quello che devi sapere

Per assegno di maternità si intendono due diverse forme di contributo alle neomamme: uno erogato dall'INPS, in presenza di determinati requisiti contributivi, ed uno erogato dai Comuni.

ASSEGNO DI MATERNITA' INPS

L'assegno di maternità erogato dall'INPS è una prestazione previdenziale riconosciuta alla madre, dal padre, dal genitore adottivo ed affidatario preadottivo, sia esso cittadino italiano o dell'Unione Europeo, o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno.

 

Requisiti contributivi

Per poter accedere a questa prestazione, la madre deve rispondere ai seguenti requisiti:

* avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione;

* nel caso sia inoccupata al momento della richiesta, deve aver svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni previdenziali godute e comunque non superiore a 9 mesi

* se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Per poter accedere all'assegno invece, il padre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

* in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre;

* se è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre

* se è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre

* se è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre

* se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:

* regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta

* il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica

* il minore sia soggetto alla sua potestà

* il minore non sia in affidamento presso terzi

* la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.

In quest'ultimo caso i requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di affidamento e adozione, tramite patronato utilizzando il modulo INPS SR28.

ASSEGNO DI MATERNITA' COMUNALE

L'assegno di maternità erogato dai Comuni prescinde da qualsiasi contributivo e lavorativo, e viene concesso a tutte le madri (italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno) in presenza di un indicatore della situazione economica familiare ISE che non superi il limite previsto per numero di componenti il nucleo familiare.

Attualmente l'importo di questa prestazione è di euro 1672,65 per ogni figlio; quindi nel caso di parto gemellare o di affidamento ed adozione multipli, l'importo si moltiplica per i nati o gli affidati/adottati.

Non è cumulabile con altre prestazioni similari (tra cui l'assegno di maternità INPS), ma nel caso in cui queste prestazioni siano di importo superiore, l'assegno viene pagato per differenza (quota differenziale).

Presentazione della domanda

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di affidamento e adozione, direttamente al Comune di residenza o tramite CAF convenzionati (per la procedura adottata dal Comune, e per la documentazione da allegare alla domanda, si consiglia di informarsi sul sito internet del proprio Comune di residenza o presso gli uffici comunali dei servizi sociali).

 Avv. Francesco Saverio Del Buono

 

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Francesco Saverio Del Buono vive e lavora a Bari.

Coordinatore nazionale dell’associazione Uni.Cons. – Unione tutela dei cittadini e consumatori, di cui è socio fondatore.

E' specializzato in diritto civile, diritto dei consumatori, diritto tributario, diritto di famiglia, risarcimento danni (anche da responsabilità medica), sia giudiziale che stragiudiziale. Fornisce assistenza legale anche per procedure di conciliazione ex d. lgs. n. 28 del 4.03.2010.